Heidrun Aschacher - 07-04-2004
Ho letto solo ora su Fuoriregistro l'intervento di Grazia che corrisponde esattamente a come la vedo io (la netta contraddizione tra dlgs 59/04 art. 13 comma 2 ed art. 19 comma 3).
Secondo me, l'organizzazione modulare 3/2, in qualche sporadico caso 4/3, va mantenuta, nel nuovo anno scolastico, per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Lo sostengo in barba all'art. 13 comma 2 del dlgs 59/04 che recita: "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.", e in barba alla fedele parafrasi nella cm 29/04 che, nel secondo capoverso, parla di attuazione "in tutte le classi della scuola primaria".
Lo sostengo in virtù dell'art. 19 (Norme finali e abrogazioni) comma 3 del dlgs 59 che dice: "Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 CONTINUANO AD APPLICARSI limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
> elementare e di scuola media ANCORA FUNZIONANTI SECONDO IL PRECEDENTE
ORDINAMENTO, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: ..." (il maiuscolo è mio). Seguono una serie di articoli tra cui l'art. 128 che parla del modulo organizzativo (in contrasto col sistema del tutur), o l'art. 145 che regola il passaggio da una classe all'altra (in contrasto con i periodi didattici (della durata di due anni), o l'art. 148 che impone l'esame di licenza a conclusione del corso elementare). Siccome il 99% delle scuole elementari italiane gioco forza si trova ancora coll'ordinamento precedente (precedente al regime ordinamentale introdotto dalla moratti), IMMAGINO solo nella prima classe dovrà/potrà essere attuata la riforma.
Ma anche qui con riserva, facendo leva sul ruolo dell'autonomia (peraltro sottolineato dalla stessa 29 col suo rimando al nuovo titolo V della Costituzione, e in altri passaggi).
>>> continua...
Secondo me, l'organizzazione modulare 3/2, in qualche sporadico caso 4/3, va mantenuta, nel nuovo anno scolastico, per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Lo sostengo in barba all'art. 13 comma 2 del dlgs 59/04 che recita: "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.", e in barba alla fedele parafrasi nella cm 29/04 che, nel secondo capoverso, parla di attuazione "in tutte le classi della scuola primaria".
Lo sostengo in virtù dell'art. 19 (Norme finali e abrogazioni) comma 3 del dlgs 59 che dice: "Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 CONTINUANO AD APPLICARSI limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
> elementare e di scuola media ANCORA FUNZIONANTI SECONDO IL PRECEDENTE
ORDINAMENTO, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: ..." (il maiuscolo è mio). Seguono una serie di articoli tra cui l'art. 128 che parla del modulo organizzativo (in contrasto col sistema del tutur), o l'art. 145 che regola il passaggio da una classe all'altra (in contrasto con i periodi didattici (della durata di due anni), o l'art. 148 che impone l'esame di licenza a conclusione del corso elementare). Siccome il 99% delle scuole elementari italiane gioco forza si trova ancora coll'ordinamento precedente (precedente al regime ordinamentale introdotto dalla moratti), IMMAGINO solo nella prima classe dovrà/potrà essere attuata la riforma.
Ma anche qui con riserva, facendo leva sul ruolo dell'autonomia (peraltro sottolineato dalla stessa 29 col suo rimando al nuovo titolo V della Costituzione, e in altri passaggi).
>>> continua...